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Patti successori istitutivi e testamento simultaneo
Jacopo Alcini
Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2020, n. 18197
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Nota di Jacopo Alcini
La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la fattispecie, spesso ricorrente nella prassi, in cui due testamenti redatti nello stesso giorno con atti separati da due coniugi contengano disposizioni in favore di uno soltanto dei figli superstiti. Pur non configurandosi il divieto di cui all’art. 589 c.c., il quale contempla l’ipotesi di testamento redatto da due o più persone in un medesimo atto, la Corte ha ritenuto che la validità dei testamenti distinti non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso tra i testatori, avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione ex art. 458 c.c. In altri termini, pur non emergendo espressamente dai predetti lasciti l’intento dei coniugi di dare esecuzione ad un patto successorio istitutivo obbligatorio, la Cassazione ha ritenuto che l’identità dei due testamenti fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza di uno specifico accordo fra i testatori. In particolare, l’art. 589 c.c. vieta il testamento c.d. collettivo nelle due tipologie del testamento congiuntivo (due o più persone nel medesimo atto fanno testamento a favore di un terzo) e reciproco (due o più persone dispongono reciprocamente l’una a favore dell’altra). Al di fuori del divieto sono state ammesse solamente due figure di testamento: quello simultaneo e quello corrispettivo. Nel primo ricorrono molteplici dichiarazioni riconducibili a più soggetti, contenute in uno stesso documento, redatte contemporaneamente ma autonome tra loro. Si tratterebbe, quindi, di un atto collettivo solo in apparenza, poiché in realtà non vi è uno, bensì due testamenti autonomi, ancorché formalmente collegati. Nella seconda ipotesi, due soggetti fanno testamento l’uno in favore dell’altro ma con disposizioni autonome, che possono essere contenute anche in unico documento, purché separate. In quest’ultima ipotesi, si potrebbe sospettare al massimo un caso di captazione che generi la possibilità di impugnare l’atto ex art. 624 c.c. La norma in questione pare configurarsi come fattispecie attuativa dell’art. 458 c.c. soltanto in parte, vale a dire per tutte le ipotesi in cui sia violata la ratio del divieto dei patti successori. Invero, l’art. 589 c.c. sancisce [continua ..]